sabato 27 luglio 2013

Kyenge ,Amsi ed uniti per unire , attacchi  vergognosi ,disumani ed incivile 


A. M. S. I.

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

Kyenge ,Amsi ed uniti per unire , attacchi  vergognosi ,disumani ed incivile 

Così il presidente dell'Amsi e Fondatore del Movimento di Uniti per Unire Foad Aodi commenta gli ultime attacchi razzisti contro il Ministro e collega Dr.ssa Kyenge accaduti a Cervia .
Iniziano ad essere preoccupanti questi attacchi razzisti  contro il Ministro Kyenge e contro tutti gli immigrati ,continua Aodi, che proprio si trova a Cesenatico,vicino a Cervia ,dove passa le vacanze estive da tanti anni e testimonia che Cervia ed i suoi cittadini non meritano quest'immagine e  brutta pagina di razzismo.

L'Amsi continua il suo impegno contro il razzismo difendendo il principio dei Diritti e doveri ed il nostro grande rammarico che dal primo giorno della nomina della nostra collega come Ministro per l'integrazione , si parla solo di razzismo ,offese ,slogan e non di contenuti e proposte a favore dell'integrazione e della pacifica convivenza tra italiani ed immigrati .

Noi proponiamo la nomina del Ministro Kyenge come presidente del comitato Scientifico dell'Amsi e di Uniti per Unire per testimoniare la nostra solidarietà' ed apprezzamento dei contenuti e proposte che sta portando avanti con grande professionalità' e competenza e che la base e la societa' civile apprezza .

Facciamo una svolta costruttiva ,illustrando le eccellenze tra gli immigrati ed italiani ,per il bene dell'immagine internazionale dell'Italia che noi continuiamo a sostenere fermamente che non e' un paese razzista.

Cordiali Saluti 

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giovedì 18 luglio 2013

Scarso rendimento sul posto di lavoro. Non può essere licenziato il dipendente che non raggiunge gli obiettivi anche se esigibili dal datore di lavoro


COMUNICATO STAMPA

 

Scarso rendimento sul posto di lavoro. Non può essere licenziato il dipendente che non raggiunge gli obiettivi anche se esigibili dal datore di lavoro

Non è sufficiente per il recesso del lavoratore la prestazione lavorativa inferiore ai minimi contrattuali. Solo se l’azienda dimostra un grave inadempimento degli obblighi si può passare al licenziamento

 

Fantozzi alla riscossa! È il titolo di una celeberrima commedia all’italiana, ma anche di ciò che può accadere al dipendente accusato di scarso rendimento se viene licenziato dopo la lettura della sentenza della Cassazione numero17371/13, pubblicata il 16 luglio. La sezione lavoro della Suprema Corte, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha infatti ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento se non raggiunge gli obiettivi previsti, anche se i risultati risultano eventualmente esigibili da parte del datore. Ai fini della validità del recesso, al contrario, l’azienda deve comunque dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; anche perché il dipendente resta pur sempre obbligato solo a un facere nei confronti del datore.

Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso con condanna alle spese di causa dell’amministrazione provinciale della provincia autonoma di Bolzano avverso la sentenza della corte d’appello dello stesso capoluogo, con conseguente conferma del mantenimento del posto di lavoro per un tecnico informatico, nonostante il capo dell’ufficio abbia dato una valutazione di insufficienza su ben sei incarichi, rilevando un inadeguato svolgimento delle mansioni rispetto alla qualifica professionale rivestita.

Dev’essere specificato, infatti, che tale valutazione negativa da parte del superiore risulta insufficiente al fine di giustificare il licenziamento del dipendente senza valorizzare alcun precedente significativo ai fini della recidiva. Non è sufficiente, inoltre, per il datore provare l’inadeguatezza della prestazione lavorativa rispetto al minimo contrattuale esigibile: è al contrario necessario per l’azienda, in questo caso l’ente, dimostrare  la «persistenza» del comportamento inadempiente del (presunto) lavativo.

Gli ermellini sottolineano in tal senso sulla scia di altri autorevoli precedenti giurisprudenziali di legittimità, che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé l’inesatto adempimento che a norma dell’articolo 1218 del codice civile si presume imputabile a colpa del debitore fino a prova contraria: è vero, sono previsti limiti contrattuali, ma l’obbligazione costituita in capo al dipendente resta in qualche modo di mezzi e non di risultato, mentre l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore. Nella valutazione del notevole inadempimento da parte del giudice del merito devono poi rientrare anche elementi concreti rilevabili caso per caso, come il grado di diligenza richiesto dal compito e quello utilizzato dal dipendente oltre che l’incidenza dell’organizzazione d’impresa e i fattori socio-ambientali.

mercoledì 10 luglio 2013

Entra in vigore dal 13 agosto l’obbligo di polizza per la Responsabilità Civile dei professionisti.

Entra in vigore dal 13 agosto l’obbligo di polizza per la Responsabilità Civile dei professionisti. Per il momento sono esentati gli avvocati in attesa di un apposito decreto ministeriale Entra in vigore dal 13 agosto l’obbligo di polizza per la Responsabilità Civile di tutti professionisti. A ricordarlo è lo “Sportello dei Diritti”, attraverso il presidente e fondatore Giovanni D’Agata. Dal provvedimento sono esentati per il momento gli avvocati, che a differenza di tutte le altre categorie professionali non avranno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile. La proroga per la professione forense è stata stabilita dalla legge 247/12 che all’articolo 12 ha delegato ad apposito regolamento del ministero della Giustizia l’indicazione di condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze. Resta l’obbligo per i legali che hanno già in essere una polizza di comunicarla al cliente (non è previsto l’obbligo di forma scritta) e all’Ordine di appartenenza. Il Guardasiggili dovrà procedere dopo aver «sentito» il parere del Cnf che sta provvedendo in merito come è possibile leggere con la circolare 14/2013, aprendo il confronto con i Consigli locali dell’Ordine.

martedì 9 luglio 2013

Foad Aodi sulla visita del Papa a Lampedusa

http://www.asca.it/news-Papa__Comunita__araba__sei___nostro_idolo____Grazie_per_visita_Lampedusa-1295039-ATT.html

Patente a punti: chi paga la multa principale non deve riceverne un’altra per non aver comunicato i suoi dati. L’automobilista che paga la sanzione in misura ridotta per il passaggio al “semaforo rosso”  fa acquiescenza all’intero verbale e dunque si “autodenuncia” come responsabile dell’infrazione. Interessante sentenza del Giudice di Pace di Fasano che potrebbe fare giurisprudenza


COMUNICATO STAMPA

 

Patente a punti: chi paga la multa principale non deve riceverne un’altra per non aver comunicato i suoi dati. L’automobilista che paga la sanzione in misura ridotta per il passaggio al “semaforo rosso”  fa acquiescenza all’intero verbale e dunque si “autodenuncia” come responsabile dell’infrazione. Interessante sentenza del Giudice di Pace di Fasano che potrebbe fare giurisprudenza

 

Lo diciamo da anni che il sistema della patente a punti nell’ambito dell’obbligo della comunicazione dei dati del conducente sia quando si è scelto di pagare la sanzione principale che quando si è optato di proporre ricorso, debba essere urgentemente modificato per le distorsioni che crea nell’ambito dell’ordinamento ed in particolare per quello delle sanzioni al codice della strada. Una su tutti: qualsiasi proprietario, pur di non vedersi decurtare i punti dalla propria patente di guida, pur essendo l’effettivo trasgressore, può comunicare i dati di qualsiasi amico o parente pur di evitare l’ulteriore aggravio.

Ed in questo contesto s’inserisce la sentenza 436/13, pubblicata dal giudice di pace di Fasano (Brindisi), che ha aperto un significativo filone giurisprudenziale nello stabilire che non paga anche la seconda sanzione l’automobilista sanzionato per aver attraversato l’intersezione semaforica con la lanterna proiettante luce “rossa”, se non ha comunicato i dati della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, ma se aveva optato per il pagamento della sanzione principale in misura ridotta. In questo caso, rileva il giudice, il trasgressore si dimostra acquiescente all’intero processo verbale redatto e, dunque, anche rispetto all’obbligo di fornire informazioni sui dati del conducente: in altre parole, chi paga dopo essere stato beccato dal photored e la contestazione gli viene differita, si riconosce come effettivo responsabile della violazione e quindi si assoggetta al taglio dei punti sulla patente.

Nel caso di specie, il giudice onorario ha accolto l’opposizione proposta dal conducente,  condannando, peraltro, l’ente accertatore al pagamento del contributo unificato, ed ha rilevato come l’intervenuto pagamento, costituisca un riconoscimento di responsabilità rendendo irripetibili le somme versate a titolo di sanzione.

Per il magistrato brindisino, il Comune avrebbe dovuto procedere al taglio dei punti dalla patente del trasgressore che ha versato la somma con ciò rinunciando espressamente a opporsi al verbale. La sostituzione della sanzione pecuniaria a quella personale, infatti, può azionarsi soltanto quando il proprietario del veicolo non ha consentito in alcun modo di accertare il responsabile dell’illecito; né all’organo accertatore è riconosciuto alcun potere discrezionale nell’applicazione della prima sanzione in luogo dell’altra.

A parere di Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, associazione da anni impegnata anche nella tutela degli utenti della strada, la sentenza in questione potrà fare giurisprudenza per la persuasività delle conclusioni cui è giunta in una materia in cui appare fin troppo eccessiva l’amplificazione degli oneri a carico dei proprietari dei veicoli a motore.