domenica 15 giugno 2014

CATTANI,IL DIRITTO DEL LAVORO NELLA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

IL DIRITTO DEL LAVORO NELLA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Claudio Cattani) In ogni ambito dell’applicazione del diritto,ed, in quel che ci interessa del diritto comunitario, viene in rilievo il criterio d’interpretazione adottato dal giudice. In seno alla Corte di Giustizia Europea, in tutte le materie interessate, il criterio preferito è quello dello scopo (nel nostro Ordinamento,in base all’art.12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile,è denominato:obiettivo-teleologico) perseguito dal legislatore. E proprio nel diritto del lavoro tale criterio è stato, per la più parte, significativamente adottato dalla Corte Europea. Infatti nella sentenza Corte CE,I Sezione, 04/10/2001, C-133/00, in merito alla Direttiva CE 93/104 (Regolamento dell’orario di lavoro) è stato sostenuto come, nell’attribuzione di significato ad una disposizione di legge occorra attenersi alla formulazione corrispondente ad una corretta interpretazione teleologica di tali articoli (nella fattispecie, indipendentemente dalla soluzione della questione principale,viene sancito che,qualora nell’interpretazione di leggi nazionali,alla luce dello scopo della direttiva, emerga un significato più ampio =nello specifico:il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite=, possano essere applicate le norme nazionali in modo di dare effettività all’obiettivo più ampio della direttiva . Occorre ricordare che: A) la disciplina dell’interpretazione è valevole in tutti i settori dell’ordinamento giuridico (C.C.67/2931) ;B) l’interpretazione di clausole di accordi sindacali che siano assunte a contenuto di norme regolamentari di un ente pubblico deve obbedire ai precetti dell’art.12 citato (CdS, VI,80/12 ) ; C) l’interpretazione delle disposizioni contenute nei D.P.R. con cui sono recepite ed emanate,ai sensi dell’art.6 L. 93/83 (l .quadro sul pubblico impiego),le norme risultanti dalla disciplina posta dagli accordi sindacali previsti dalla legge stessa è denunciabile in sede di legittimità ex art.360 , n.5 C.P.C. (CC.93/ 6152); D) in tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale , i D.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi ex art.48 L.883/78, hanno natura regolamentare onde il giudice di legittimità può conoscere , ex art.360 n.5 C.P.C. , gli allegati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e può procedere direttamente all’interpretazione dei medesimi (C.C,2006/19511) ; E) le antiche leggi non possono giovarsi della disciplina di nuovi istituti fondate su concezioni inserentesi in un contesto storico diverso (CC.72/98 ); F) con riguardo a sentenze della Corte Costituzionale dichiarative d’illegittimità di una norma , la necessità di riferirsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione , sussiste tutte le volte che solo quest’ultima permetta di delimitare , con precisione, ai fini di individuare l’oggetto della pronuncia , quali disposizioni debbano considerarsi caducate (CC.89/1850); G) l’interpretazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di cassazione con rinvio , specie ove non siano stati espressamente enunciati,ma debbano essere enucleati dall’intero corpo della decisione , non può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici ex art.12 citato,visto che i presupposti per l’applicazione di detti criteri vanno individuati nella astrattezza e generalità del comando normativo e nel riferimento a tutte le fonti del diritto , di cui all’art.1 disp . prelim . , ma deve aver luogo attraverso i criteri interpretativi ex art.1362 c.c., come è richiesto dalle stretta circolarità tra fatto e principio di diritto destinato a regolarlo,dalla limitazione dell’efficacia del suddetto principio alla singola controversia e dalla ridotta rilevanza del canone letterale di interpretazione nei frequenti casi in cui sia necessario procedere ad una interpretazione logico-sistematica della decisione , riferita all’intera motivazione . Ne consegue che il ricorrente , il quale lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della S.C. , da parte del giudice del rinvio, ha l’onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della motivazione censurate,nonchè di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata,altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella propria del giudice del rinvio (CC.2005/3352 , conf. CC.2004/07 , contra CC . 2004/17564 ) ;H) le circolari ministeriali sono atti interni della P.A. destinate a regolare l’attività degli organi inferiori,ma non hanno alcuna efficacia giuridica nei confronti dei soggetti estranei,neppure ai fini dell’interpretazione delle norme (CC .73/54) ;I) la prassi seguita dalla P.A. nell’interpretazione di propri regolamenti non ne costituisce valido canone ermeneutico (CC .75/4231 ); L) i codici deontologici predisposti da ordini o collegi professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili ai criteri ex art.12 citato, essendo espressione di poteri di autorganizzazione di ordini e collegi, perciò la loro interpretazione segue il prefato art.1362 c.c. ,per cui è sindacabile ex art.360 n.3 C.P.C. la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni ed ex art.360 n.5, il vizio di motivazione , che , però , non pertiene il caso in cui vogliasi far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente (CC . SU , 2003/ 10842 ) . Riguardo al diritto comunitario : -esso, indipendentemente dalle norme ,emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi ,attribuisce loro dei diritti soggettivi , tali non solo perchè il Trattato espressamente li menziona ma, anche , quale contropartita di precisi obblighi che il Trattato impone agli Stati Membri (CGCE -05/02/1963, causa 26/92) ; -lo spirito e i termini del Trattato hanno per corollario l’impossibilità per gli Stati membri di far prevalere contro un ordinamento giuridico se accettato a condizioni di reciprocità un provvedimento unilaterale ulteriore il quale , peraltro, non è opponibile all’ordinamento stesso (CGCE 15/07/1964, causa 6/64 ) . Ordinamento comunitario e Ordinamento statuale sono sistemi giuridici distinti ed autonomi , ancorchè coordinati tra loro secondo le ripartizioni stabilite e garantite dal Trattato . Tale rapporto e la sottostante limitazione della sovranità statale fanno sì che l’ordinamento italiano consenta che i regolamenti comunitari spieghino effetti in quanto tali e perchè tali nel territorio nazionale , ossia che venga riconosciuta a tali atti l’efficacia di cui sono provvisti nell’ordinamento di origine (C.COST.84/170); nei casi in cui le autorità comunitarie abbiamo , mediante direttiva, obbligato gli stati membri ad adottare un determinato comportamento, la portata dell’atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far valere in giudizio la loro efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario: è quindi opportuno esaminare , caso per caso , se la natura , lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi permettano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti tra Stati membri e singoli (CGCE 04/12/1974 , causa 41/74), essendo detta direttiva priva di efficacia nei rapporti tra privati (cd. effetti orizzontali ) , qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato,potendo in tal caso essere invocare nei confronti dello Stato stesso efficacia cd. verticale ) così come precisato dalla Corte di Giustizia CE (95/2275, conf CGCE 26/2/1986, causa 152/84) ; nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno la Corte Costituzionale giudica sia della l. di esecuzione del Trattato( in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento e ai diritti inalienabili dell’uomo ) sia delle leggi nazionali ( che si assumano così illegittime in quanto dirette ad impedire l’osservanza dei principii fondamentali del Trattato:C . COST . 84/17,conf. C.COST. 73/183, 88/11146, CC.2000/190 , ove si precisa che il giudice nazionale nell’interpretare una norma di diritto interno deve privilegiare,tra le diverse interpretazioni possibili, quella conforme alla normativa comunitaria , per evitare che lo Stato italiano si ritrovi inadempiente agli obblighi comunitari) ; -nel caso in cui la questione di costituzionalità di una disposizione di legge sia fondata su un problema di interpretazione di una norma comunitaria , è necessario che il contenuto della norma in parola sia definito secondo le regole dettate dall’ordinamento comunitario attraverso il necessario previo invio, da parte del giudice rimettente, alla Corte di giustizia CE (C.COST.96/319 , conf. , 2002/85 , 98/109 , 98/108 ) ; -vanno restituite al giudice remittente gli atti relativi alla questione sollevata in quanto viene allegata a presupposto della censura di costituzionalità una norma sulla cui effettiva portata mancano precedenti puntuali , perchè esso giudice adisca la Corte di giustizia della Comunità europea- alla quale sola è demandata l’interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri di quella normativa- affinchè individui in modo compiuto e definitivo,e con carattere di certezza ed affidabilità,il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie Alla Corte Costituzionale infatti- ferma la possibilità del controllo per violazione di principii fondamentali e dei diritti inviolabili della persona- non compete fornire interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sè di “ chiara evidenza” nè di adire il giudice comunitario non potendosi assimilare alla “ giurisdizione nazionale” cui si riferisce l’art.177 del Trattato istitutivo della CEE, il giudice delle leggi che in funzione di suprema garanzia della Repubblica , non è incluso tra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano ) C.COST.,95/536 ; -il principio affermato dalla Corte Costituzionale (C.COST.84/170),secondo cui l’eventuale conflitto tra norme comunitarie e norme nazionali , sia anteriori che successive , deve essere risolto dal giudice nazionale non promuovendo giudizio di legittimità costituzionale, ma disapplicando quest’ultime, tutte le volte che la normativa comunitaria soddisfi il requisito dell’immediata applicabilità ,vale non solo per la disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante regolamenti, ma anche per le statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee (C.COST . 85/113) e per ogni altra sentenza del giudice comunitario,la quale , nell’applicare od interpretare una norma comunitaria, dotata di effetti diretti,risulti comunque dichiarativa del diritto comunitario (C.COST., 89/389, 91/168 , ove di parla di “ disapplicazione “ e di “ non applicazione” della norma interna contrastante con una normativa comunitaria “self executing “ ,ed inoltre C.COST., 95/249 , ove si distingue tra “ abrogazione “ e “ non applicazione “ (CC .99/189/Cc.85/113 ) . Va sottolineato come , solo i casi di indicazione di entità individuali ,ovvero di numeri , ossia i casi in cui emerge , dal senso letterale , un risultato preciso ed univoco, dispensino il Giudicante dall’operazione interpretativa, proprio perchè le norme ,anche quando assumono un preciso significato, non necessariamente compaiono con la stessa valenza (T.A.R. SARDEGNA , 1994/1058 ) . Lo Scrivente aderisce a quella, strutturata su quello obiettivo-teleologico: la determinazione del contenuto della norma si connette , in definitiva , al fine che si può ritenere , il legislatore , impersonalmente , e , non , storicamente inteso , voglia perseguire con essa , e , più ampiamente , si deve , pur , guardare al complesso dei fini perseguiti dall’insieme delle leggi ( C . COST. , 1984/26 , CC . 1996/3495 , Corte dei Conti Sez . Contr . , 1996/145 ) . In tale operazione si deve tener presente che la rappresentazione del fine della singola legge o dei fini dell’insieme delle leggi , può , appunto , in concreto , non essere stato presente alla mente del legislatore , storicamente inteso : bisogna , quindi , fare riferimento agli scopi che , ragionevolmente , alla stregua dei valori espressi dalla legge e dall’ordinamento nel suo insieme in quel determinato momento storico ( ossia quello in cui viene condotta l’operazione interpretativa ) , si debbano intendere perseguibili e perseguiti. In tale operazione si deve tener presente che la rappresentazione del fine della singola legge o dei fini dell’insieme delle leggi, può , appunto , in concreto , non essere stato presente alla mente del legislatore , storicamente inteso : bisogna , quindi , fare riferimento agli scopi che , ragionevolmente , alla stregua dei valori espressi dalla legge e dall’ordinamento nel suo insieme in quel determinato momento storico ( ossia quello in cui viene condotta l’operazione interpretativa ) si debbano intendere perseguibili e perseguiti . Il criterio del riferimento allo scopo perseguito dal legislatore viene dunque a coincidere con i criteri più propriamente oggi definiti come obiettivo-teleologici , per tali intendendosi , appunto , il riferimento al senso immanente a determinati settori o istituti dell’ordinamento giuridico o all’ordinamento giuridico in generale , venendo in rilievo i principi fondamentali dell’ordinamento ed in particolare quelli di rango costituzionale , i principii etico-giuridici in genere (C.COST.98/140, T.A.R. PUGLIA SEZ. LECCE , 1992/461) , ricordando il valore che si traduce nell’obbligo di valutare in modo uguale le situazioni equivalenti , e , quello per cui , se tra più significati possibili uno solo è conforme ai principii costituzionali, a questo va data la preferenza (CdS, VI , 1992/849, Corte dei Conti Sez. Contr. 1995/60 , T.A.R. SARDEGNA 1994/1755) . La possibilità di pervenire ad una siffatta pronuncia promana dal dato irrefutabile, per cui il Giudicante è autorizzato a tanto provvedere , quando , in assenza del “ diritto vivente “ , seguendo l’invito della Consulta (C. COST., sentt. 322-338/2001) , trovi una soluzione mediante un’interpretazione adeguatrice , purchè non implausibile (C.COST., sentt. N. 375/2002 e 64/2003) . La riprova del pregio di siffatta interpretazione , in chiave di giurisprudenza comunitaria , traggasi dalla sentenza Corte Giustizia 9 gennaio 2003, causa C-257/00 , Nani Givane e al. In merito al problema se , nella controversia in tema di permesso di soggiorno, la Signora Givane e i suoi tre figli potessero invocare il regolamento n.1251/70 a fondamento della loro richiesta di un permesso di soggiorno; tale regolamento definisce le condizioni alle quali un lavoratore e i membri della sua famiglia possono rimanere a condizione : - che il lavoratore , al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni; - oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale ; -oppure che il coniuge superstite sia cittadino dello Stato di residenza o abbia perduto la cittadinanza di tale Stato in seguito al matrimonio col detto lavoratore” . L’equivoco nasceva dal significato letterale attribuito da ciascuna lingua alla locuzione “ da almeno due anni” Nella versione francese “ depuis au moins 2 années “ In quella tedesca “ seit mindestens 2 Jahren “ In quella italiana:” da almeno due anni”, vale a dire nella maggioranza delle versioni linguistiche esistenti alla data dell’emanazione del regolamento stesso , implica che il periodo di residenza ininterrotta di due anni debba proseguire sino alla data del decesso del lavoratore; il tenore di altre versioni linguistiche di tale disposizione è più vago: in quella spagnola “ un minimos de dos anos “ in quella danese :” i mindst 2 aar “ in quella greca “ epì duo toulaxiston ete “ in quella inglese:” for at least two years” in quella olandese :” gedurende ten minste 2 jaren” in quella portoghese :“ pelo menos 2 anos” in quella finlandese:” vahintaan kaksi vuotta “ in quella svedese:” undrer minst tva ar “ , appaiono piuttosto neutre quanto al nesso cronologico tra la residenza ininterrotta di due anni e la data del decesso del lavoratore. Perciò la Corte europea con sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95 , EMU Tabac e a. Racc. , p.I-1605, ha affermato che a tutte le versioni linguistiche , in via di principio , va riconosciuto lo stesso valore , che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua , per tale motivo (sentt. 27 ottobre 1977, causa 30/77, Boucherau , Racc. p.1999, punto 14-; 7 dicembre 1995,causa C-449/93,Rochfon, Racc.p.I-4291, punto 28; 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan , Racc. p.I-8679, punto 28 , e 13 aprile 2000, causa C-420/98, W.N. , Racc. p.I-2847, punto 21) , è stato affermato che le varie versioni linguistiche di una disposizione comunitaria vanno interpretate in modo uniforme, e,pertanto, in caso di divergenza tra le versioni stesse , la disposizione in parola dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e delle finalità della normativa di cui essa fa parte , per cui la locuzione “ da almeno due anni” , deve essere ricollocata nel suo contesto ed interpretata in funzione della “ ratio” e delle finalità della disposizione di cui trattasi, comparandola con l’art.3 del regolamento n.1251/70 in assonanza con il successivo art.4,n.1 : perciò l’interpretazione corretta è che il periodo di due anni: § deve essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore, in base all’economia generale dell’art.3 perché diversamente se tale periodo potesse cessare in un qualsiasi momento del lasso di tempo trascorso dal lavoratore nello Stato membro ospitante, sarebbe superfluo operare una siffatta connessione con il detto momento; §§ deve essere ininterrotto §§§ è compatibile con gli obiettivi dell’art.48 del Trattato CE. Il criterio dello scopo della norma è stato, altresì , applicato : altro esempio è a trarsi da Causa 9/79, sentenza della Corte ( prima sezione) del 12 luglio 1979, Mariannne Koschniske in Woersdorfer contro Raad vam Arbeid = domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Berope di Zwolle-Paesi Bassi= : la controversia verteva sull’interpretazione dell’art.10,n.1,lett.b) del Regolamento del Consiglio del 21 marzo 1972,n.574 (GU 74,pag.1), che stabiliva le modalità di attuazione del Regolamento n.1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità , poi modificato dai Regolamenti del Consiglio nn.878/73 (GU 1973/mn.L86 , pag.1 e 1209/76 , GU 1976,n. L138,pag.1 . In particolare la versione olandese della disposizione in questione parlava di “ moglie” , piuttosto che di “ coniuge” , così come facevano tutte le altre versioni linguistiche del medesimo Regolamento . Se si fosse considerata la sola versione olandese,si sarebbe potuto credere che il termine impiegato si riferisse solo in via esclusiva ad una persona di esso femminile. Tuttavia , data la necessità che i Regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme , la Corte ribadì che il testo della disposizione non potesse essere considerato isolatamente , bensì interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali, da cui risulta che impiegano tutte termini che si riferiscono tanto ai lavoratori che alle lavoratrici “ aegtefaellen” , “ ehegatte” , “ spouse” , “ conjoint” “ coniuge”; solo in un secondo tempo la Corte si interrogava se tale interpretazione potesse essere suffragata alla luce dello scopo della disposizione e del principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile.

Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali

Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali
Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali Il segretario regionale della Calabria del Sindacato Europeo dei Lavoratori dott. Mimmo Greco, si è impegnato attivamente in merito alla oramai insostenibile vicenda degli operai dipendenti del Consorzio Tirreno Reggino e degli operai idraulico forestali di tutta la Calabria che non percepiscono lo stipendo dal mese di aprile oltre ad una tredicesima mensilità arretrata degli anni precedenti. Il dott. Greco, successivamente alla segnalazione da parte di un operaio disperato da ciò che sta patendo, unitamente agli altri lavoratori nella sua stessa condizione, a causa del mancato pagamento degli emolumenti, ha subito contattato i legali del Sindacato Europeo dei Lavoratori, avvocati Michelangelo e Manuela Borgese, che hanno immediatamente predisposto le azioni legali necessarie per la risoluzione della critica situazione. La regione Calabria è infatti tenuta per legge al pagamento degli stipendi dei dipendenti del Consorzio Tirreno Reggino e di tutti gli operai idraulico – forestali, ricevendo a tal fine dallo Stato un’adeguata integrazione delle somme dovute per il pagamento degli stipendi. pubblicato su http://www.zmedia.it/

mercoledì 11 giugno 2014

Cattani consulente del Sindacato Europeo, interviene sulla polizza obbligatoria per gli infermieri

Presto in vigore la polizza obbligatoria per gli infermieri E’ imminente – a far data dal 14 agosto 2014- l’entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012 N.137 in attuazione del D.L. 13 agosto 2011 N.138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in L.14 Settembre 2011 n.148, riguardante l’obbligo in capo al personale infermieristico di contrarre polizza assicurativa per responsabilità civile professionale . E’ bene sgombrare il terreno da dubbi o equivoci qualchessiano:la convinzione che, solo l’infermiere libero professionista sia tenuto all’attivazione della polizza in questione, mentre l’infermiere pubblico dipendente sia dispensato per intervento in sua vece dell’Ente pubblico di appartenenza, è del tutto fallace. Infatti secondo la L.24 dicembre 2007 N.244 (Finanziaria 2008) “è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori ”( alias i dipendenti) “ per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica” (alias ruoli ricoperti) e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”. La pronuncia della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna 1 agosto 2006 N.895, ha ribadito che tali contratti sono da ritenersi illegittimi a tutti gli effetti e generatori di responsabilità amministrativa sia nei confronti degli amministratori sia nei confronti di chi li ha autorizzati e deliberati, in quanto idonei a deresponsabilizzare gli stessi dipendenti ed amministratori che dovrebbero tutelare, manlevando- li, perfino, a spese del datore di lavoro, dei rischi conseguenti dalla specifica responsabilità amministrativa prevista dall’Ordinamento, fin dall’art.28 della Costituzione e dalla legislazione in tema di responsabilità amministrativa. A proposito delineasi il quadro normativo di riferimento: Art.28 COST.:”II funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,secondo le leggi penali,civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.” Da ciò discende il principio della responsabilità personale di chi agisca quale organo della P.A. e la responsabilità della P.A. per gli atti illeciti commessi dai suoi dipendenti: tale responsabilità ha natura diretta in forza del rapporto organico che lega i pubblici dipendenti all’amministrazione (C.COST.24 febbraio 1992,n.64; CASS. 27 novembre 1975,n.3959, CASS. 5 gennaio 1979,n.31). Ai sensi dell’art.28 COST. sussiste una responsabilità diretta dell’ente pubblico per i danni cagionati a terzi da propri dipendenti, che è concorrente e solidale con quella, parimenti diretta, di quest’ultimo nei confronti dei terzi (CASS. 5 settembre 1985,n.4620); art.22 c.2 T.U. 3/57: prevede che,qualora l’amministrazione sia chiamata a risarcire per l’ipotesi di colpa grave un danno a terzi, l’obbligo di rivalsa nei confronti del dipendente al fine di recuperare ciò che abbia corrisposto; la l.14 gennaio 1994 n.19 e la l.20 dicembre 1996,n.639, enunciano il principio di responsabilità civile “ius singulare” (CC.2001/123) che attribuisce oltre che ai dirigenti anche agli amministratori ed ai dipendenti ipotesi di nel caso cui l’inosservanza di specifici doveri di servizio si rivelasse fonte di danno patrimoniale all’amministrazione ; l’art.13 L.142 del 1992 ( successivo alla direttiva 89/65/CEE del 21 dicembre 1989,n.689, che, al fine di garantire l’effettività delle nome sostanziali di cui alle direttive concernenti gli appalti pubblici, di lavori e forniture, ha imposto agli Stati membri di istituire mezzi e procedure tali da assicurare l’obbligo di risarcire danni subiti a causa della violazione del diritto comunitario e delle norme nazionali che lo hanno recepito, ha condotto al d.lgs. n.80 del 1998 in tema di diritti patrimoniali consequenziali di cui alle materie in via esclusiva assegnate alla giurisdizione amministrativa; la sentenza della Corte di Giustizia CE 18 novembre 1991, cause riunite C-9/90, ha espressamente affermato la protezione risarcitoria generalizzata azionabile ogniqualvolta si vedano lesioni in violazione di normative comunitarie; la sentenza della CASS. 500/2000 ha affermato la risarcibilità dei danni derivanti da violazione di interessi legittimi:nel giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco spetterà al giudice procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un “danno ingiusto”, ed a tanto si giungerà con un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell’interesse effettivo del soggetto che si protesta danneggiato e dell’interesse che il comportamento lesivo dell’autore del fatto; ciò è volto ad accertare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza; la nozione di “colpa” in diritto civile mutua i principii propri del diritto penale:essa può intendersi come inosservanza di regole espressamente previste, o evocate dalle nozioni di diligenza,prudenza,perizia in funzione di tutela preventiva di determinati beni da determinati eventi dannosi; essa si distingue in: 1) colpa generica: derivante da inosservanza di regole(negligenza,imprudenza,imperizia) sulle quali fondare un criterio d’imputazione che non si esaurisce nel mero oggettivo divieto di realizzare un certo risultato;di talchè si intende: a) negligenza: mancato adeguamento del comportamento tenuto alle regole sociali che prescrivono le modalità di svolgimento di quel tipo di azione, b)imprudenza:positiva antitesi con regole sociali che vietano certe azioni o certe modalità di azione, c) imperizia: insufficiente adeguamento alle regole tecniche (di competenza e di abilità) valevoli per determinate attività; 2) colpa specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, da cui discenda l’inosservanza delle norme prevenzionali , dirette a prevenire eventi pregiudizievoli del tipo di quello in concreto verificatosi. La nozione di misura della colpa è allocata nel diritto civile e si ravvisa nel comportamento di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano (CC.70/2260), Dal quadro preddescritto si evince come rilevi in capo all’infermiere (libero professionista o dipendente) la specificità della sua attività e,di conseguenza, la natura di “colpa specifica” a cui soggiace. Infatti la professione in questione è contraddistinta: dalla responsabilità clinico-assistenziale di cui alla l.42/99 e succ. D.M. 14 settembre 1994,n.739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere” che ha abrogato il D.P.R. 14 marzo 1974 n.225 (ad eccezione delle disposizioni riguardanti l’infermiere generico), in cui leggesi tra l’altro:”Il campo specifico di attività e responsabilità delle professioni sanitarie...è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitari e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso delle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea nel rispetto reciproco delle rispettive competenze professionali.”. Da quanto esposto si ricava che: la previsione di polizze assicurative atte a coprire responsabilità per colpa grave può essere stipulata solo dall’infermiere in proprio; l’azienda pubblica può stipulare contratti assicurativi con copertura a proprio carico solo per le ipotesi di colpa lieve (Corte dei Conti Sezioni Riunite per l’Emilia-Romagna 1 agosto 2006,n.895). Del resto in contratto collettivo Compartimento Sanità 07/04/199 all’art.25 c) prevede che “LE aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art.26, per le eventuali conseguenze derivanti dalle azioni giudiziarie dei terzi per la loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.”. Il contratto in parola protegge l’assicurato da perdite economiche in dipendenza di risarcimento generato da colpa commessa sul posto di lavoro, purchè presentata nell’arco temporale di validità della polizza, con rimborso delle spese legali dovute a fronte di provvedimenti giudiziali entro il limite del 25% del massimale scelto. La compagnia assicurativa tutela l’assicurato pure in caso di azione di rivalsa, da parte del di lui datore di lavoro,per danni cagionati a terzi. AVV. CLAUDIO CATTANI.

venerdì 10 gennaio 2014

Novartis sarà denunciata in Giappone. Il gigante della farmaceutica avrebbe esagerato nel presentare i benefici in alcuni spot di un farmaco il Diovan per la cura dell’ipertensione arteriosa ma anche contro l’angina polmonare e gli ictus  


COMUNICATO STAMPA

 

Novartis sarà denunciata in Giappone. Il gigante della farmaceutica avrebbe esagerato nel presentare i benefici in alcuni spot di un farmaco il Diovan per la cura dell’ipertensione arteriosa ma anche contro l’angina polmonare e gli ictus
 
Avevamo annunciato lo scorso 13 ottobre dell’avvio di un’indagine da parte delle autorità sanitarie nipponiche sul colosso farmaceutico Novartis perché sospettato che di aver manipolato dati clinici su un medicinale contro l'ipertensione.

Ora la conferma arriva dal Ministero della salute giapponese che  pare sia pronto a far avviare anche un’indagine penale.
La filiale nipponica del gigante della farmaceutica avrebbe infatti esagerato nel vantare i benefici di un medicamento in alcuni spot pubblicitari.
Novartis è sotto inchiesta da quando due università del Paese del Sol Levante hanno annunciato di sospettare che vi sia stata manipolazione dei dati relativi ai test clinici del Diovan, poi usati nelle pubblicità.
Un dipendente di Novartis avrebbe partecipato a questi esperimenti nascondendo la sua affiliazione e li avrebbe modificati per affermare che vi era efficacia non solo contro l’ipertensione arteriosa ma anche contro l’angina polmonare e gli ictus.
Diovan è venduto in più di 100 paesi e in Giappone genera 700 milioni di euro annui.
La legge prevede per chi viene ritenuto colpevole di aver dato false informazioni riguardo le proprietà benefiche di un medicinale 2 anni di reclusione e 2 milioni di yen (17'000 franchi) di multa.
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, alla luce dell’inchiesta in questione, ribadisce quanto già comunicato lo scorso mese d’ottobre a tutela dei pazienti, poiché data la possibilità di reperire sulla rete lo stesso farmaco che contiene come principio attivo il Valsartan, tant’è che viene usato come sinonimo di questa molecola, è necessario prestare la massima attenzione anche nel Nostro Paese ed utilizzare il farmaco solo per l’uso specifico per cui è indicato.

 

venerdì 8 novembre 2013

Musulmani proteggono cristiani

Musulmani uniti in una catena umana per proteggere i cristiani durante la messa

E’ accaduto domenica 6 ottobre a Lahore, in Pakistan.
Circa 300 persone musulmane  si sono unite tra loro per formare una sorta di scudo umano per proteggere i cristiani che stavano partecipando alla messa domenicale.
Lo scorso 22 settembre vi è stato un attacco terroristico contro le minoranze religiose e ben 100 cristiani sono stati uccisi. La catena umana è stata ideata per rispondere a questi atti di violenza, purtroppo frequenti nel territorio.

Un Mufti, autorità religiosa musulmana,  ha letto alcuni brani del Corano che trattavano di tolleranza e la pace e la lettura è stata applaudita dal sacerdote che stava celebrando la messa: entrambi si sono stretti la mano in segno di fratellanza.
Il coordinatore dell’associazione che ha promosso l’iniziativa, Pakistan for All, il musulmano Mohammad Jibran Nasir ha dichiarato:“I terroristi ci hanno fatto vedere cosa fanno la domenica e noi gli abbiamo mostrato cos’è per noi la domenica. Un giorno di unità”. Egli è riuscito a mobilitare il paese grazie agli appelli sui social media e ha reso la manifestazione pacifica mediante canti e balli.
[Fonte: www.vita.it]