Risparmio
energetico: arriva la scure (giusta) ministeriale. A partire dal 12 luglio
entra in vigore la nuova normativa sulla climatizzazione degli ambienti. Mai
più sotto i 24 gradi d’estate e sopra i 22 d’inverno. In Gazzetta
Ufficiale i regolamenti con le scadenze dei controlli sugli impianti e i
requisiti per la certificazione energetica degli edifici
Né troppo caldo
d’inverno, né troppo fresco d’estate. Arriva la scure ministeriale
per il risparmio energetico che di fatto per Giovanni D'Agata, fondatore dello
“Sportello dei Diritti”,
si pone come normativa taglia gli abusi cui siamo abituati noi italiani in tema
di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti.
Sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale 149/13, infatti, due regolamenti (Dpr 74/2013 e
75/2013) in materia che entreranno quindi, in vigore il 12 luglio: il primo
stabilisce le nuove regole per gli impianti di climatizzazione, il secondo
disciplina i requisiti per gli esperti che sono chiamati alla certificazione
energetica degli edifici.
La nuova disciplina
riguarda gli impianti di riscaldamento, condizionatori d’aria e
scaldabagni e regola l’esercizio, la conduzione, i controlli, la
manutenzione e l’ispezione. Per quanto riguarda la climatizzazione
invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei
singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
18°C + 2°C di tolleranza
per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza
per tutti gli altri edifici (insomma 22 gradi).
Durante il funzionamento
dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle
temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di
ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza
per tutti gli edifici (ossia 24 gradi).
Il mantenimento della
temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati dal
provvedimento è ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia.
Lo stesso Dpr, al
contrario stabilisce poteri di deroga per i Comuni: di fronte a comprovate
esigenze i sindaci con una propria ordinanza, possono ampliare o ridurre i
periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici. E stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima
consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
I controlli sulle prestazioni
degli edifici sono affidati ai tecnici e alla società che hanno i titoli
indicati dal Dpr 75/2013.