domenica 15 giugno 2014

CATTANI,IL DIRITTO DEL LAVORO NELLA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

IL DIRITTO DEL LAVORO NELLA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Claudio Cattani) In ogni ambito dell’applicazione del diritto,ed, in quel che ci interessa del diritto comunitario, viene in rilievo il criterio d’interpretazione adottato dal giudice. In seno alla Corte di Giustizia Europea, in tutte le materie interessate, il criterio preferito è quello dello scopo (nel nostro Ordinamento,in base all’art.12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile,è denominato:obiettivo-teleologico) perseguito dal legislatore. E proprio nel diritto del lavoro tale criterio è stato, per la più parte, significativamente adottato dalla Corte Europea. Infatti nella sentenza Corte CE,I Sezione, 04/10/2001, C-133/00, in merito alla Direttiva CE 93/104 (Regolamento dell’orario di lavoro) è stato sostenuto come, nell’attribuzione di significato ad una disposizione di legge occorra attenersi alla formulazione corrispondente ad una corretta interpretazione teleologica di tali articoli (nella fattispecie, indipendentemente dalla soluzione della questione principale,viene sancito che,qualora nell’interpretazione di leggi nazionali,alla luce dello scopo della direttiva, emerga un significato più ampio =nello specifico:il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite=, possano essere applicate le norme nazionali in modo di dare effettività all’obiettivo più ampio della direttiva . Occorre ricordare che: A) la disciplina dell’interpretazione è valevole in tutti i settori dell’ordinamento giuridico (C.C.67/2931) ;B) l’interpretazione di clausole di accordi sindacali che siano assunte a contenuto di norme regolamentari di un ente pubblico deve obbedire ai precetti dell’art.12 citato (CdS, VI,80/12 ) ; C) l’interpretazione delle disposizioni contenute nei D.P.R. con cui sono recepite ed emanate,ai sensi dell’art.6 L. 93/83 (l .quadro sul pubblico impiego),le norme risultanti dalla disciplina posta dagli accordi sindacali previsti dalla legge stessa è denunciabile in sede di legittimità ex art.360 , n.5 C.P.C. (CC.93/ 6152); D) in tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale , i D.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi ex art.48 L.883/78, hanno natura regolamentare onde il giudice di legittimità può conoscere , ex art.360 n.5 C.P.C. , gli allegati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e può procedere direttamente all’interpretazione dei medesimi (C.C,2006/19511) ; E) le antiche leggi non possono giovarsi della disciplina di nuovi istituti fondate su concezioni inserentesi in un contesto storico diverso (CC.72/98 ); F) con riguardo a sentenze della Corte Costituzionale dichiarative d’illegittimità di una norma , la necessità di riferirsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione , sussiste tutte le volte che solo quest’ultima permetta di delimitare , con precisione, ai fini di individuare l’oggetto della pronuncia , quali disposizioni debbano considerarsi caducate (CC.89/1850); G) l’interpretazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di cassazione con rinvio , specie ove non siano stati espressamente enunciati,ma debbano essere enucleati dall’intero corpo della decisione , non può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici ex art.12 citato,visto che i presupposti per l’applicazione di detti criteri vanno individuati nella astrattezza e generalità del comando normativo e nel riferimento a tutte le fonti del diritto , di cui all’art.1 disp . prelim . , ma deve aver luogo attraverso i criteri interpretativi ex art.1362 c.c., come è richiesto dalle stretta circolarità tra fatto e principio di diritto destinato a regolarlo,dalla limitazione dell’efficacia del suddetto principio alla singola controversia e dalla ridotta rilevanza del canone letterale di interpretazione nei frequenti casi in cui sia necessario procedere ad una interpretazione logico-sistematica della decisione , riferita all’intera motivazione . Ne consegue che il ricorrente , il quale lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della S.C. , da parte del giudice del rinvio, ha l’onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della motivazione censurate,nonchè di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata,altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella propria del giudice del rinvio (CC.2005/3352 , conf. CC.2004/07 , contra CC . 2004/17564 ) ;H) le circolari ministeriali sono atti interni della P.A. destinate a regolare l’attività degli organi inferiori,ma non hanno alcuna efficacia giuridica nei confronti dei soggetti estranei,neppure ai fini dell’interpretazione delle norme (CC .73/54) ;I) la prassi seguita dalla P.A. nell’interpretazione di propri regolamenti non ne costituisce valido canone ermeneutico (CC .75/4231 ); L) i codici deontologici predisposti da ordini o collegi professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno nè la natura nè le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili ai criteri ex art.12 citato, essendo espressione di poteri di autorganizzazione di ordini e collegi, perciò la loro interpretazione segue il prefato art.1362 c.c. ,per cui è sindacabile ex art.360 n.3 C.P.C. la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni ed ex art.360 n.5, il vizio di motivazione , che , però , non pertiene il caso in cui vogliasi far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente (CC . SU , 2003/ 10842 ) . Riguardo al diritto comunitario : -esso, indipendentemente dalle norme ,emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi ,attribuisce loro dei diritti soggettivi , tali non solo perchè il Trattato espressamente li menziona ma, anche , quale contropartita di precisi obblighi che il Trattato impone agli Stati Membri (CGCE -05/02/1963, causa 26/92) ; -lo spirito e i termini del Trattato hanno per corollario l’impossibilità per gli Stati membri di far prevalere contro un ordinamento giuridico se accettato a condizioni di reciprocità un provvedimento unilaterale ulteriore il quale , peraltro, non è opponibile all’ordinamento stesso (CGCE 15/07/1964, causa 6/64 ) . Ordinamento comunitario e Ordinamento statuale sono sistemi giuridici distinti ed autonomi , ancorchè coordinati tra loro secondo le ripartizioni stabilite e garantite dal Trattato . Tale rapporto e la sottostante limitazione della sovranità statale fanno sì che l’ordinamento italiano consenta che i regolamenti comunitari spieghino effetti in quanto tali e perchè tali nel territorio nazionale , ossia che venga riconosciuta a tali atti l’efficacia di cui sono provvisti nell’ordinamento di origine (C.COST.84/170); nei casi in cui le autorità comunitarie abbiamo , mediante direttiva, obbligato gli stati membri ad adottare un determinato comportamento, la portata dell’atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far valere in giudizio la loro efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario: è quindi opportuno esaminare , caso per caso , se la natura , lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi permettano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti tra Stati membri e singoli (CGCE 04/12/1974 , causa 41/74), essendo detta direttiva priva di efficacia nei rapporti tra privati (cd. effetti orizzontali ) , qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato,potendo in tal caso essere invocare nei confronti dello Stato stesso efficacia cd. verticale ) così come precisato dalla Corte di Giustizia CE (95/2275, conf CGCE 26/2/1986, causa 152/84) ; nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno la Corte Costituzionale giudica sia della l. di esecuzione del Trattato( in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento e ai diritti inalienabili dell’uomo ) sia delle leggi nazionali ( che si assumano così illegittime in quanto dirette ad impedire l’osservanza dei principii fondamentali del Trattato:C . COST . 84/17,conf. C.COST. 73/183, 88/11146, CC.2000/190 , ove si precisa che il giudice nazionale nell’interpretare una norma di diritto interno deve privilegiare,tra le diverse interpretazioni possibili, quella conforme alla normativa comunitaria , per evitare che lo Stato italiano si ritrovi inadempiente agli obblighi comunitari) ; -nel caso in cui la questione di costituzionalità di una disposizione di legge sia fondata su un problema di interpretazione di una norma comunitaria , è necessario che il contenuto della norma in parola sia definito secondo le regole dettate dall’ordinamento comunitario attraverso il necessario previo invio, da parte del giudice rimettente, alla Corte di giustizia CE (C.COST.96/319 , conf. , 2002/85 , 98/109 , 98/108 ) ; -vanno restituite al giudice remittente gli atti relativi alla questione sollevata in quanto viene allegata a presupposto della censura di costituzionalità una norma sulla cui effettiva portata mancano precedenti puntuali , perchè esso giudice adisca la Corte di giustizia della Comunità europea- alla quale sola è demandata l’interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri di quella normativa- affinchè individui in modo compiuto e definitivo,e con carattere di certezza ed affidabilità,il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie Alla Corte Costituzionale infatti- ferma la possibilità del controllo per violazione di principii fondamentali e dei diritti inviolabili della persona- non compete fornire interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sè di “ chiara evidenza” nè di adire il giudice comunitario non potendosi assimilare alla “ giurisdizione nazionale” cui si riferisce l’art.177 del Trattato istitutivo della CEE, il giudice delle leggi che in funzione di suprema garanzia della Repubblica , non è incluso tra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano ) C.COST.,95/536 ; -il principio affermato dalla Corte Costituzionale (C.COST.84/170),secondo cui l’eventuale conflitto tra norme comunitarie e norme nazionali , sia anteriori che successive , deve essere risolto dal giudice nazionale non promuovendo giudizio di legittimità costituzionale, ma disapplicando quest’ultime, tutte le volte che la normativa comunitaria soddisfi il requisito dell’immediata applicabilità ,vale non solo per la disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante regolamenti, ma anche per le statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee (C.COST . 85/113) e per ogni altra sentenza del giudice comunitario,la quale , nell’applicare od interpretare una norma comunitaria, dotata di effetti diretti,risulti comunque dichiarativa del diritto comunitario (C.COST., 89/389, 91/168 , ove di parla di “ disapplicazione “ e di “ non applicazione” della norma interna contrastante con una normativa comunitaria “self executing “ ,ed inoltre C.COST., 95/249 , ove si distingue tra “ abrogazione “ e “ non applicazione “ (CC .99/189/Cc.85/113 ) . Va sottolineato come , solo i casi di indicazione di entità individuali ,ovvero di numeri , ossia i casi in cui emerge , dal senso letterale , un risultato preciso ed univoco, dispensino il Giudicante dall’operazione interpretativa, proprio perchè le norme ,anche quando assumono un preciso significato, non necessariamente compaiono con la stessa valenza (T.A.R. SARDEGNA , 1994/1058 ) . Lo Scrivente aderisce a quella, strutturata su quello obiettivo-teleologico: la determinazione del contenuto della norma si connette , in definitiva , al fine che si può ritenere , il legislatore , impersonalmente , e , non , storicamente inteso , voglia perseguire con essa , e , più ampiamente , si deve , pur , guardare al complesso dei fini perseguiti dall’insieme delle leggi ( C . COST. , 1984/26 , CC . 1996/3495 , Corte dei Conti Sez . Contr . , 1996/145 ) . In tale operazione si deve tener presente che la rappresentazione del fine della singola legge o dei fini dell’insieme delle leggi , può , appunto , in concreto , non essere stato presente alla mente del legislatore , storicamente inteso : bisogna , quindi , fare riferimento agli scopi che , ragionevolmente , alla stregua dei valori espressi dalla legge e dall’ordinamento nel suo insieme in quel determinato momento storico ( ossia quello in cui viene condotta l’operazione interpretativa ) , si debbano intendere perseguibili e perseguiti. In tale operazione si deve tener presente che la rappresentazione del fine della singola legge o dei fini dell’insieme delle leggi, può , appunto , in concreto , non essere stato presente alla mente del legislatore , storicamente inteso : bisogna , quindi , fare riferimento agli scopi che , ragionevolmente , alla stregua dei valori espressi dalla legge e dall’ordinamento nel suo insieme in quel determinato momento storico ( ossia quello in cui viene condotta l’operazione interpretativa ) si debbano intendere perseguibili e perseguiti . Il criterio del riferimento allo scopo perseguito dal legislatore viene dunque a coincidere con i criteri più propriamente oggi definiti come obiettivo-teleologici , per tali intendendosi , appunto , il riferimento al senso immanente a determinati settori o istituti dell’ordinamento giuridico o all’ordinamento giuridico in generale , venendo in rilievo i principi fondamentali dell’ordinamento ed in particolare quelli di rango costituzionale , i principii etico-giuridici in genere (C.COST.98/140, T.A.R. PUGLIA SEZ. LECCE , 1992/461) , ricordando il valore che si traduce nell’obbligo di valutare in modo uguale le situazioni equivalenti , e , quello per cui , se tra più significati possibili uno solo è conforme ai principii costituzionali, a questo va data la preferenza (CdS, VI , 1992/849, Corte dei Conti Sez. Contr. 1995/60 , T.A.R. SARDEGNA 1994/1755) . La possibilità di pervenire ad una siffatta pronuncia promana dal dato irrefutabile, per cui il Giudicante è autorizzato a tanto provvedere , quando , in assenza del “ diritto vivente “ , seguendo l’invito della Consulta (C. COST., sentt. 322-338/2001) , trovi una soluzione mediante un’interpretazione adeguatrice , purchè non implausibile (C.COST., sentt. N. 375/2002 e 64/2003) . La riprova del pregio di siffatta interpretazione , in chiave di giurisprudenza comunitaria , traggasi dalla sentenza Corte Giustizia 9 gennaio 2003, causa C-257/00 , Nani Givane e al. In merito al problema se , nella controversia in tema di permesso di soggiorno, la Signora Givane e i suoi tre figli potessero invocare il regolamento n.1251/70 a fondamento della loro richiesta di un permesso di soggiorno; tale regolamento definisce le condizioni alle quali un lavoratore e i membri della sua famiglia possono rimanere a condizione : - che il lavoratore , al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni; - oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale ; -oppure che il coniuge superstite sia cittadino dello Stato di residenza o abbia perduto la cittadinanza di tale Stato in seguito al matrimonio col detto lavoratore” . L’equivoco nasceva dal significato letterale attribuito da ciascuna lingua alla locuzione “ da almeno due anni” Nella versione francese “ depuis au moins 2 années “ In quella tedesca “ seit mindestens 2 Jahren “ In quella italiana:” da almeno due anni”, vale a dire nella maggioranza delle versioni linguistiche esistenti alla data dell’emanazione del regolamento stesso , implica che il periodo di residenza ininterrotta di due anni debba proseguire sino alla data del decesso del lavoratore; il tenore di altre versioni linguistiche di tale disposizione è più vago: in quella spagnola “ un minimos de dos anos “ in quella danese :” i mindst 2 aar “ in quella greca “ epì duo toulaxiston ete “ in quella inglese:” for at least two years” in quella olandese :” gedurende ten minste 2 jaren” in quella portoghese :“ pelo menos 2 anos” in quella finlandese:” vahintaan kaksi vuotta “ in quella svedese:” undrer minst tva ar “ , appaiono piuttosto neutre quanto al nesso cronologico tra la residenza ininterrotta di due anni e la data del decesso del lavoratore. Perciò la Corte europea con sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95 , EMU Tabac e a. Racc. , p.I-1605, ha affermato che a tutte le versioni linguistiche , in via di principio , va riconosciuto lo stesso valore , che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua , per tale motivo (sentt. 27 ottobre 1977, causa 30/77, Boucherau , Racc. p.1999, punto 14-; 7 dicembre 1995,causa C-449/93,Rochfon, Racc.p.I-4291, punto 28; 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan , Racc. p.I-8679, punto 28 , e 13 aprile 2000, causa C-420/98, W.N. , Racc. p.I-2847, punto 21) , è stato affermato che le varie versioni linguistiche di una disposizione comunitaria vanno interpretate in modo uniforme, e,pertanto, in caso di divergenza tra le versioni stesse , la disposizione in parola dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e delle finalità della normativa di cui essa fa parte , per cui la locuzione “ da almeno due anni” , deve essere ricollocata nel suo contesto ed interpretata in funzione della “ ratio” e delle finalità della disposizione di cui trattasi, comparandola con l’art.3 del regolamento n.1251/70 in assonanza con il successivo art.4,n.1 : perciò l’interpretazione corretta è che il periodo di due anni: § deve essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore, in base all’economia generale dell’art.3 perché diversamente se tale periodo potesse cessare in un qualsiasi momento del lasso di tempo trascorso dal lavoratore nello Stato membro ospitante, sarebbe superfluo operare una siffatta connessione con il detto momento; §§ deve essere ininterrotto §§§ è compatibile con gli obiettivi dell’art.48 del Trattato CE. Il criterio dello scopo della norma è stato, altresì , applicato : altro esempio è a trarsi da Causa 9/79, sentenza della Corte ( prima sezione) del 12 luglio 1979, Mariannne Koschniske in Woersdorfer contro Raad vam Arbeid = domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Berope di Zwolle-Paesi Bassi= : la controversia verteva sull’interpretazione dell’art.10,n.1,lett.b) del Regolamento del Consiglio del 21 marzo 1972,n.574 (GU 74,pag.1), che stabiliva le modalità di attuazione del Regolamento n.1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità , poi modificato dai Regolamenti del Consiglio nn.878/73 (GU 1973/mn.L86 , pag.1 e 1209/76 , GU 1976,n. L138,pag.1 . In particolare la versione olandese della disposizione in questione parlava di “ moglie” , piuttosto che di “ coniuge” , così come facevano tutte le altre versioni linguistiche del medesimo Regolamento . Se si fosse considerata la sola versione olandese,si sarebbe potuto credere che il termine impiegato si riferisse solo in via esclusiva ad una persona di esso femminile. Tuttavia , data la necessità che i Regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme , la Corte ribadì che il testo della disposizione non potesse essere considerato isolatamente , bensì interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali, da cui risulta che impiegano tutte termini che si riferiscono tanto ai lavoratori che alle lavoratrici “ aegtefaellen” , “ ehegatte” , “ spouse” , “ conjoint” “ coniuge”; solo in un secondo tempo la Corte si interrogava se tale interpretazione potesse essere suffragata alla luce dello scopo della disposizione e del principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile.

Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali

Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali
Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali Mimmo Greco (Sindacato Europeo Lavoratori) interviene sul mancato pagamento degli stipendi ai forestali Il segretario regionale della Calabria del Sindacato Europeo dei Lavoratori dott. Mimmo Greco, si è impegnato attivamente in merito alla oramai insostenibile vicenda degli operai dipendenti del Consorzio Tirreno Reggino e degli operai idraulico forestali di tutta la Calabria che non percepiscono lo stipendo dal mese di aprile oltre ad una tredicesima mensilità arretrata degli anni precedenti. Il dott. Greco, successivamente alla segnalazione da parte di un operaio disperato da ciò che sta patendo, unitamente agli altri lavoratori nella sua stessa condizione, a causa del mancato pagamento degli emolumenti, ha subito contattato i legali del Sindacato Europeo dei Lavoratori, avvocati Michelangelo e Manuela Borgese, che hanno immediatamente predisposto le azioni legali necessarie per la risoluzione della critica situazione. La regione Calabria è infatti tenuta per legge al pagamento degli stipendi dei dipendenti del Consorzio Tirreno Reggino e di tutti gli operai idraulico – forestali, ricevendo a tal fine dallo Stato un’adeguata integrazione delle somme dovute per il pagamento degli stipendi. pubblicato su http://www.zmedia.it/

mercoledì 11 giugno 2014

Cattani consulente del Sindacato Europeo, interviene sulla polizza obbligatoria per gli infermieri

Presto in vigore la polizza obbligatoria per gli infermieri E’ imminente – a far data dal 14 agosto 2014- l’entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012 N.137 in attuazione del D.L. 13 agosto 2011 N.138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in L.14 Settembre 2011 n.148, riguardante l’obbligo in capo al personale infermieristico di contrarre polizza assicurativa per responsabilità civile professionale . E’ bene sgombrare il terreno da dubbi o equivoci qualchessiano:la convinzione che, solo l’infermiere libero professionista sia tenuto all’attivazione della polizza in questione, mentre l’infermiere pubblico dipendente sia dispensato per intervento in sua vece dell’Ente pubblico di appartenenza, è del tutto fallace. Infatti secondo la L.24 dicembre 2007 N.244 (Finanziaria 2008) “è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori ”( alias i dipendenti) “ per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica” (alias ruoli ricoperti) e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”. La pronuncia della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna 1 agosto 2006 N.895, ha ribadito che tali contratti sono da ritenersi illegittimi a tutti gli effetti e generatori di responsabilità amministrativa sia nei confronti degli amministratori sia nei confronti di chi li ha autorizzati e deliberati, in quanto idonei a deresponsabilizzare gli stessi dipendenti ed amministratori che dovrebbero tutelare, manlevando- li, perfino, a spese del datore di lavoro, dei rischi conseguenti dalla specifica responsabilità amministrativa prevista dall’Ordinamento, fin dall’art.28 della Costituzione e dalla legislazione in tema di responsabilità amministrativa. A proposito delineasi il quadro normativo di riferimento: Art.28 COST.:”II funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,secondo le leggi penali,civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.” Da ciò discende il principio della responsabilità personale di chi agisca quale organo della P.A. e la responsabilità della P.A. per gli atti illeciti commessi dai suoi dipendenti: tale responsabilità ha natura diretta in forza del rapporto organico che lega i pubblici dipendenti all’amministrazione (C.COST.24 febbraio 1992,n.64; CASS. 27 novembre 1975,n.3959, CASS. 5 gennaio 1979,n.31). Ai sensi dell’art.28 COST. sussiste una responsabilità diretta dell’ente pubblico per i danni cagionati a terzi da propri dipendenti, che è concorrente e solidale con quella, parimenti diretta, di quest’ultimo nei confronti dei terzi (CASS. 5 settembre 1985,n.4620); art.22 c.2 T.U. 3/57: prevede che,qualora l’amministrazione sia chiamata a risarcire per l’ipotesi di colpa grave un danno a terzi, l’obbligo di rivalsa nei confronti del dipendente al fine di recuperare ciò che abbia corrisposto; la l.14 gennaio 1994 n.19 e la l.20 dicembre 1996,n.639, enunciano il principio di responsabilità civile “ius singulare” (CC.2001/123) che attribuisce oltre che ai dirigenti anche agli amministratori ed ai dipendenti ipotesi di nel caso cui l’inosservanza di specifici doveri di servizio si rivelasse fonte di danno patrimoniale all’amministrazione ; l’art.13 L.142 del 1992 ( successivo alla direttiva 89/65/CEE del 21 dicembre 1989,n.689, che, al fine di garantire l’effettività delle nome sostanziali di cui alle direttive concernenti gli appalti pubblici, di lavori e forniture, ha imposto agli Stati membri di istituire mezzi e procedure tali da assicurare l’obbligo di risarcire danni subiti a causa della violazione del diritto comunitario e delle norme nazionali che lo hanno recepito, ha condotto al d.lgs. n.80 del 1998 in tema di diritti patrimoniali consequenziali di cui alle materie in via esclusiva assegnate alla giurisdizione amministrativa; la sentenza della Corte di Giustizia CE 18 novembre 1991, cause riunite C-9/90, ha espressamente affermato la protezione risarcitoria generalizzata azionabile ogniqualvolta si vedano lesioni in violazione di normative comunitarie; la sentenza della CASS. 500/2000 ha affermato la risarcibilità dei danni derivanti da violazione di interessi legittimi:nel giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco spetterà al giudice procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un “danno ingiusto”, ed a tanto si giungerà con un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell’interesse effettivo del soggetto che si protesta danneggiato e dell’interesse che il comportamento lesivo dell’autore del fatto; ciò è volto ad accertare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza; la nozione di “colpa” in diritto civile mutua i principii propri del diritto penale:essa può intendersi come inosservanza di regole espressamente previste, o evocate dalle nozioni di diligenza,prudenza,perizia in funzione di tutela preventiva di determinati beni da determinati eventi dannosi; essa si distingue in: 1) colpa generica: derivante da inosservanza di regole(negligenza,imprudenza,imperizia) sulle quali fondare un criterio d’imputazione che non si esaurisce nel mero oggettivo divieto di realizzare un certo risultato;di talchè si intende: a) negligenza: mancato adeguamento del comportamento tenuto alle regole sociali che prescrivono le modalità di svolgimento di quel tipo di azione, b)imprudenza:positiva antitesi con regole sociali che vietano certe azioni o certe modalità di azione, c) imperizia: insufficiente adeguamento alle regole tecniche (di competenza e di abilità) valevoli per determinate attività; 2) colpa specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, da cui discenda l’inosservanza delle norme prevenzionali , dirette a prevenire eventi pregiudizievoli del tipo di quello in concreto verificatosi. La nozione di misura della colpa è allocata nel diritto civile e si ravvisa nel comportamento di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano (CC.70/2260), Dal quadro preddescritto si evince come rilevi in capo all’infermiere (libero professionista o dipendente) la specificità della sua attività e,di conseguenza, la natura di “colpa specifica” a cui soggiace. Infatti la professione in questione è contraddistinta: dalla responsabilità clinico-assistenziale di cui alla l.42/99 e succ. D.M. 14 settembre 1994,n.739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere” che ha abrogato il D.P.R. 14 marzo 1974 n.225 (ad eccezione delle disposizioni riguardanti l’infermiere generico), in cui leggesi tra l’altro:”Il campo specifico di attività e responsabilità delle professioni sanitarie...è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitari e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso delle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea nel rispetto reciproco delle rispettive competenze professionali.”. Da quanto esposto si ricava che: la previsione di polizze assicurative atte a coprire responsabilità per colpa grave può essere stipulata solo dall’infermiere in proprio; l’azienda pubblica può stipulare contratti assicurativi con copertura a proprio carico solo per le ipotesi di colpa lieve (Corte dei Conti Sezioni Riunite per l’Emilia-Romagna 1 agosto 2006,n.895). Del resto in contratto collettivo Compartimento Sanità 07/04/199 all’art.25 c) prevede che “LE aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art.26, per le eventuali conseguenze derivanti dalle azioni giudiziarie dei terzi per la loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.”. Il contratto in parola protegge l’assicurato da perdite economiche in dipendenza di risarcimento generato da colpa commessa sul posto di lavoro, purchè presentata nell’arco temporale di validità della polizza, con rimborso delle spese legali dovute a fronte di provvedimenti giudiziali entro il limite del 25% del massimale scelto. La compagnia assicurativa tutela l’assicurato pure in caso di azione di rivalsa, da parte del di lui datore di lavoro,per danni cagionati a terzi. AVV. CLAUDIO CATTANI.

venerdì 10 gennaio 2014

Novartis sarà denunciata in Giappone. Il gigante della farmaceutica avrebbe esagerato nel presentare i benefici in alcuni spot di un farmaco il Diovan per la cura dell’ipertensione arteriosa ma anche contro l’angina polmonare e gli ictus  


COMUNICATO STAMPA

 

Novartis sarà denunciata in Giappone. Il gigante della farmaceutica avrebbe esagerato nel presentare i benefici in alcuni spot di un farmaco il Diovan per la cura dell’ipertensione arteriosa ma anche contro l’angina polmonare e gli ictus
 
Avevamo annunciato lo scorso 13 ottobre dell’avvio di un’indagine da parte delle autorità sanitarie nipponiche sul colosso farmaceutico Novartis perché sospettato che di aver manipolato dati clinici su un medicinale contro l'ipertensione.

Ora la conferma arriva dal Ministero della salute giapponese che  pare sia pronto a far avviare anche un’indagine penale.
La filiale nipponica del gigante della farmaceutica avrebbe infatti esagerato nel vantare i benefici di un medicamento in alcuni spot pubblicitari.
Novartis è sotto inchiesta da quando due università del Paese del Sol Levante hanno annunciato di sospettare che vi sia stata manipolazione dei dati relativi ai test clinici del Diovan, poi usati nelle pubblicità.
Un dipendente di Novartis avrebbe partecipato a questi esperimenti nascondendo la sua affiliazione e li avrebbe modificati per affermare che vi era efficacia non solo contro l’ipertensione arteriosa ma anche contro l’angina polmonare e gli ictus.
Diovan è venduto in più di 100 paesi e in Giappone genera 700 milioni di euro annui.
La legge prevede per chi viene ritenuto colpevole di aver dato false informazioni riguardo le proprietà benefiche di un medicinale 2 anni di reclusione e 2 milioni di yen (17'000 franchi) di multa.
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, alla luce dell’inchiesta in questione, ribadisce quanto già comunicato lo scorso mese d’ottobre a tutela dei pazienti, poiché data la possibilità di reperire sulla rete lo stesso farmaco che contiene come principio attivo il Valsartan, tant’è che viene usato come sinonimo di questa molecola, è necessario prestare la massima attenzione anche nel Nostro Paese ed utilizzare il farmaco solo per l’uso specifico per cui è indicato.

 

venerdì 8 novembre 2013

Musulmani proteggono cristiani

Musulmani uniti in una catena umana per proteggere i cristiani durante la messa

E’ accaduto domenica 6 ottobre a Lahore, in Pakistan.
Circa 300 persone musulmane  si sono unite tra loro per formare una sorta di scudo umano per proteggere i cristiani che stavano partecipando alla messa domenicale.
Lo scorso 22 settembre vi è stato un attacco terroristico contro le minoranze religiose e ben 100 cristiani sono stati uccisi. La catena umana è stata ideata per rispondere a questi atti di violenza, purtroppo frequenti nel territorio.

Un Mufti, autorità religiosa musulmana,  ha letto alcuni brani del Corano che trattavano di tolleranza e la pace e la lettura è stata applaudita dal sacerdote che stava celebrando la messa: entrambi si sono stretti la mano in segno di fratellanza.
Il coordinatore dell’associazione che ha promosso l’iniziativa, Pakistan for All, il musulmano Mohammad Jibran Nasir ha dichiarato:“I terroristi ci hanno fatto vedere cosa fanno la domenica e noi gli abbiamo mostrato cos’è per noi la domenica. Un giorno di unità”. Egli è riuscito a mobilitare il paese grazie agli appelli sui social media e ha reso la manifestazione pacifica mediante canti e balli.
[Fonte: www.vita.it]

sabato 2 novembre 2013

Allarme sbarchi di cannabis nel Salento. Sembra essere tornati a qualche anno fa, mentre nel silenzio dei media italiani, viene dalla Svizzera la notizia di un intero villaggio albanese intossicato dopo aver lavorato nelle piantagioni di canapa.


COMUNICATO STAMPA

  

Allarme sbarchi di cannabis nel Salento. Sembra essere tornati a qualche anno fa, mentre nel silenzio dei media italiani, viene dalla Svizzera la notizia di un intero villaggio albanese intossicato dopo aver lavorato nelle piantagioni di canapa.

 

Mentre in Italia e nell’estremo lembo del Tacco sembra che non accada nulla, tanta è la routine dei continui recuperi o sequestri di quintali di cannabis imballata che approda sulle coste del Salento, addirittura dalla lontana Svizzera, giunge la notizia che quasi un intero villaggio nel sud dell'Albania ha richiesto l’aiuto medico a causa di sintomi di intossicazione acuta per aver lavorato  nelle locali piantagioni di cannabis. Sarebbero almeno 700, infatti, le persone, la maggior parte delle quali donne, affette da "grave interferenza da avvelenamento cannabis".

Un medico dell'ospedale della vicina città di Argirocastro, il dottor Hysni Luka, ha fatto sapere che le loro denunce sarebbero ovviamente connesse dal lavoro per l’impianto, la raccolta, pressatura e imballaggio della cannabis. Di conseguenza, tutti i pazienti avrebbero sofferto di vomito, dolore addominale, problemi cardiaci e pressione alta.

Secondo il medico sono stati coinvolti anche molti giovani e persino bambini tra le vittime.  Per le autorità dell’ospedale militare, circa il 40 % dei lavoratori nelle piantagioni sarebbero minorenni.

Il paese a circa 240 chilometri a sud della capitale Tirana è considerato il più importante produttore di hashish del paese. Secondo le autorità, circa 900 tonnellate di droga, vale a dire circa 4,5 miliardi di euro, vengono prodotte nella città vicino al confine con la Grecia, ogni anno.

Nel mese di agosto, la polizia ha arrestato 50 lavoratori stagionali sui campi di cannabis.  Due persone sono rimaste ferite in scontri a fuoco con le guardie armate.

E di tutto ciò se ne sa pochissimo o quasi nulla, nonostante tali fatti accadano a una distanza irrisoria dalle coste italiane e siano questioni connesse a traffici internazionali che vedono la Terra d’Otranto quale punto di passaggio quasi obbligato di tali attività criminali.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, se il  Salento è tornato prepotentemente ad essere il crocevia del traffico di cannabis - come dimostrano anche i mezzi utilizzati per veicolare la droga tanto che, superato il  più classico dei vettori marini veloci, il gommone, nei giorni scorsi sono stati scoperti trafficanti che si erano ingegnati ad utilizzare addirittura canoe di vetroresina trainate da veloci scooter d’acqua tanto è breve la distanza tra le coste della Terra d’Otranto da quelle albanesi - è necessario un grande sforzo congiunto da parte dei governi albanese e italiano per fermare alla fonte la produzione di canapa nel “Paese delle Aquile” e sostituirla con altre colture.

Tale attività di cooperazione internazionale, infatti, potrà evitare sia danni alla salute della popolazione locale che ai giovani italiani che sono diventati grandi consumatori di derivati dalla cannabis anche a causa della notevole riduzione dei costi connessa alla enorme quantità immessa sul mercato.

 

lunedì 21 ottobre 2013

Annullata la cartella esattoriale per “difetto di motivazione”. La Commissione Regionale Tributaria di Lecce ribadisce l’orientamento della recente Cassazione


COMUNICATO STAMPA

  

Annullata la cartella esattoriale per “difetto di motivazione”. La Commissione Regionale Tributaria di Lecce ribadisce l’orientamento della recente Cassazione

  

Il Fisco e gli esattori quando pretendono un credito tributario devono adeguatamente motivare le ragioni e consentire agevolmente d’individuare la causale delle somme richieste, mentre sovente le cartelle esattoriali riportano sinteticamente il solo importo dei tributi e degli accessori, senza specificare altri elementi utili in tal senso.

Ad evidenziarlo Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” ancora più convinto che tale comportamento debba essere censurato dopo aver letto l’interessante sentenza n. 258/24/13, depositata l’1 ottobre scorso, dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. 24 – Sezione Staccata di Lecce (Presidente Giovanni Romano, relatore Paola Bracciale, giudice Vincenzo Schilardi) che, in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado della CTP di Lecce accogliendo le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani ed ha totalmente annullato la cartella esattoriale notificata da Equitalia S.p.a. per “carenza di motivazione”.

I giudici tributari leccesi, hanno rigettato il ricorso della P.A. Sulla scia della più recente corte di Cassazione in particolare delle sentenze della sezione IV n. 20039 del 30.08.2013 e n. 20211 del 03.09.2013 ed in particolare, su tutte la n. 15188 del 18.06.2013 per cui in ipotesi di liquidazione di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis o D.P.R. n. 633 del 1972 art. 54 bis, “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata…”.

“Nella fattispecie” si legge in motivazione, “la cartella riproduce semplicemente le voci relative ai tributi ed accessori senza nessuna ulteriore analitica ancorchè succinta motivazione”.

 

giovedì 3 ottobre 2013

“Ha violato il diritto del lavoro” Ryanair, stangata da 8 milioni

“Ha violato il diritto del lavoro” Ryanair, stangata da 8 milioni

Ryanair è stata condannata in Francia a pagare 200 mila euro di multa e a quasi 8 milioni di euro in danni e interessi per aver violato il diritto del lavoro sui suoi dipendenti all’hub di Marsiglia tra il 2006 e il 2010. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Aix-en-Provence. Claire Hocquet, avvocato del sindacato francese dei piloti Snpl, ha spiegato che la compagnia aerea ha violato la legge francese sulla sicurezza sociale non versando i contributi pensionistici dei dipendenti. La Corte ha respinto la tesi difensiva di Ryanair che ha sostenuto che i suoi piloti operano sotto l’egida del diritto irlandese, quindi i contributi dovevano essere pagati in Irlanda e non in Francia. La compagnia aerea low-cost ha già riferito che farà appello. 

lunedì 16 settembre 2013

Effetti della crisi: gli italiani sono tra i più poveri in Europa.

COMUNICATO STAMPA

Effetti della crisi: gli italiani sono tra i più poveri in Europa.
L’11 % non ha accesso a beni di prima necessità, come il riscaldamento.
Solo sull’accesso alle cure siamo ancora sopra a Francia, Germania e Regno Unito, secondo una relazione dell'UE. Anche l’aspettativa di vita rimane più alta.

La crisi raggiunge il suo apice e le cifre dimostrano che l’Italia è uno dei Paesi in cui si è fatta sentire maggiormente causando effetti devastanti nella società specie nei ceti medio bassi.
Solo l’11 %, e la cifra equivale a più di un italiano su dieci, non hanno accesso ai beni di prima necessità, compreso il non mangiare carne. A fornire questi dati non lo “Sportello dei Diritti”, ma il rapporto preparato dal Commissario UE per la salute e i consumatori, Tony Borg, che viene segnalato da Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dell’associazione.
L'Italia è il solo grande paese in Europa che soffre di tali "materiali disagi", secondo la relazione.
Ma nonostante la crisi economica, l’Italia si trova ancora sopra a Francia, Germania e Regno Unito nella classifica di quando si tratta di affrontare le disuguaglianze nella salute.
Negli ultimi 10 anni, Italia è riuscita a ridurre il tasso di mortalità infantile da una media di 4,4 morti per 1000 nati vivi nel 2001 a 3.2 nel 2011.
Anche l'aspettativa di vita rimane alta, con italiani che vivono a una media 81,5 anni, il secondo più alto in Europa.

sabato 10 agosto 2013

Dipendente non pagato


Cassazione: «Ti rechi a lavoro in moto? Niente indennizzo in caso di incidente!»

Se il dipendente può arrivare al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in caso di incidente stradale sul proprio mezzo non ha diritto a nessun indennizzo. A sancirlo è stata la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un lavoratore della società partecipata Terme di Stabia di Castellammare.
L’uomo aveva chiamato in giudizio l’Inail chiedendo una «rendita da infortunio in itinere», dato che l’incidente era avvenuto nel tragitto che intercorre tra la sua abitazione e il posto di lavoro. I fatti risalgono al 15 settembre del 1997 quando il dipendente di Terme stava percorrendo corso Garibaldi a Castellammare a bordo della propria motocicletta. Improvvisamente un’automobile aveva cambiato bruscamente la direzione di marcia, investendo l’uomo che riportò gravi lesioni alle gambe.
Nella causa che ne seguì, il dipendente di Terme aveva affermato di aver avuto necessità di utilizzare il proprio mezzo per poter raggiungere in tempo, entro le 7, il posto di lavoro distante circa due chilometri dal luogo della propria abitazione. Questo poiché la prima corsa dell’autobus di linea era prevista per le 7 e 20. Per questo, il lavoratore aveva chiesto la costituzione di una rendita da infortunio, citando l’Inail e chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità dovuta per legge. Ma ieri la Cassazione, al termine di una disputa giudiziaria lunga e complessa, gli ha dato definitivamente torto.
Già nel 2009 la Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato l’impugnazione nei confronti dell’Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro, ribadendo di fatto la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nel 2005. La Corte d’Appello, infatti, aveva ritenuto che «la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata», rilevando inoltre che il prospetto degli orari degli autobus di linea «non consentiva di appurare le circostanze dedotte relativamente all’impossibilità di fare uso degli stessi per raggiungere il posto di lavoro».
Per il ricorrente, invece, il cosiddetto «rischio elettivo» (ossia il rischio causato dalla scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni) avrebbe dovuto essere connesso al «criterio della ragionevolezza». Percorrere due chilometri a piedi, insomma, costringendo oltretutto l’uomo a muoversi di casa molto tempo prima avrebbe comportato un affaticamento che si sarebbe ripercosso «dannosamente» sull’attività lavorativa.
Un ragionamento che non ha fatto presa sui giudici. E infatti la Cassazione, con sentenza n. 6725 del 18 marzo scorso, ha rigettato l’ulteriore ricorso dell’uomo, che aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello sottolineandone il «vizio di motivazione». «Anche a voler ammettere che il ricorrente avesse necessità di utilizzare il mezzo proprio in assenza di soluzioni alternative – si legge nella sentenza – la decisione impugnata risulta sorretta dall’accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. (…)

venerdì 9 agosto 2013

Le Poste intervengano sui Postamat

Sindacato Europeo dei Lavoratori sito: http://www.sindacatoeuropeolavoratori.it/ e-mail: segreteria-generale@sindacatoeuropeolavoratori.it
all’att.ne Simona Giorgetti Direttore Comunicazione Esterna email: segreteriace@posteitaliane.it telefono: 06.59587631; fax: 06.59587647 RELAZIONE CON I MEDIA responsabile: Pierpaolo Cito email: citopier@posteitaliane.it telefono: 06.59589008 Ufficio Stampa Nazionale responsabile: Patrizia Lombardo email: patrizia.lombardo@posteitaliane.it Le Poste intervengano sui Postamat Un paio di giorni fa c’era la coda al Postamat di Poste Italiane a Vergiate. (VA) Avvicinatomi per prelevare ho sentito le lamentele degli utenti che non riuscivano a prelevare a causa dei riflessi della luce solare. Non esiste un modo più sicuro per fare prelevare i soldi? Non c’è possibilità di mettere una tendina parasole per ovviare all’inconveniente? Una maggiore attenzione e sensibilità di Poste Italiane potrebbe con una modica spesa ovviare all’inconveniente. Giuseppe Criseo Segretario Generale Sindacato Europeo dei Lavoratori http://www.sindacatoeuropeolavoratori.it/ Malpensa,09.08.2013

domenica 4 agosto 2013

Risparmiare con Telepass

Vi ricordiamo che sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno è attivo il sistema tariffario differenziato, riservato esclusivamente ai possessori di Telepass! Se sei cliente Telepass e viaggi in auto e moto, paghi solo la tratta che fai. E puoi risparmiare fino al 65% sul pedaggio! Ad esempio se entri a Barra ed esci a S. Giorgio a Cremano, senza Telepass paghi 2€ mentre con Telepass paghi solo 0,70€! Per questo con Telepass la convenienza è garantita! Ad ogni viaggio puoi risparmiare fino ad 1,30€ e ripagarti così un mese di canone! L’agevolazione tariffaria sarà riferita alla effettiva percorrenza del cliente, rilevata attraverso le boe Telepass poste in entrata e in uscita dall’autostrada, secondo la seguente tabella: Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.autostrademeridionali.it, le F.A.Q. sul sito Telepass.it o contattare il numero verde 800.269.269.

venerdì 2 agosto 2013

Amsi difende Kyenge

A. M. S. I.

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

Kyenge ,Amsi ,se la Ministra e nostra Collega kyenge fosse una nullità' come ha dichiarato qualche politico in ricerca di una visibilità' allora siamo tutti noi una nullità' ;15 mila medici ,35 mila infermieri ,4000 fisioterapisti ,3500 farmacisti ,300 psicologi ed un enorme esercito di professionisti ed intellettuali insieme ai piu' di 5 milione di cittadini di origine straniera in italia .
Bene Kyenge per la risposta alla lega ,non basta piu' esprimere solidarietà' ,vogliamo i fatti e decreti e non solo annunci e slogan pro o contro gli immigrati.

Foad Aodi 
Presidente Amsi e Fondatore di Uniti per Unire
Giuseppe Criseo
Sindacato Europeo dei Lavoratori

sabato 27 luglio 2013

Kyenge ,Amsi ed uniti per unire , attacchi  vergognosi ,disumani ed incivile 


A. M. S. I.

Associazione Medici di origine Straniera in Italia

Kyenge ,Amsi ed uniti per unire , attacchi  vergognosi ,disumani ed incivile 

Così il presidente dell'Amsi e Fondatore del Movimento di Uniti per Unire Foad Aodi commenta gli ultime attacchi razzisti contro il Ministro e collega Dr.ssa Kyenge accaduti a Cervia .
Iniziano ad essere preoccupanti questi attacchi razzisti  contro il Ministro Kyenge e contro tutti gli immigrati ,continua Aodi, che proprio si trova a Cesenatico,vicino a Cervia ,dove passa le vacanze estive da tanti anni e testimonia che Cervia ed i suoi cittadini non meritano quest'immagine e  brutta pagina di razzismo.

L'Amsi continua il suo impegno contro il razzismo difendendo il principio dei Diritti e doveri ed il nostro grande rammarico che dal primo giorno della nomina della nostra collega come Ministro per l'integrazione , si parla solo di razzismo ,offese ,slogan e non di contenuti e proposte a favore dell'integrazione e della pacifica convivenza tra italiani ed immigrati .

Noi proponiamo la nomina del Ministro Kyenge come presidente del comitato Scientifico dell'Amsi e di Uniti per Unire per testimoniare la nostra solidarietà' ed apprezzamento dei contenuti e proposte che sta portando avanti con grande professionalità' e competenza e che la base e la societa' civile apprezza .

Facciamo una svolta costruttiva ,illustrando le eccellenze tra gli immigrati ed italiani ,per il bene dell'immagine internazionale dell'Italia che noi continuiamo a sostenere fermamente che non e' un paese razzista.

Cordiali Saluti 

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